Sicurezza
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Quando parliamo di sicurezza sul lavoro intendiamo la condizione di svolgimento di un’attività lavorativa senza l’esposizione al rischio di incidenti. Ciò avviene quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti e dell’attività di prevenzione che forniscono il necessa... Leggi di più
Quando parliamo di sicurezza sul lavoro intendiamo la condizione di svolgimento di un’attività lavorativa senza l’esposizione al rischio di incidenti. Ciò avviene quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti e dell’attività di prevenzione che forniscono il necessario grado di protezione il verificarsi di eventi pericolosi per la salute di chi lo svolge. Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai lavoratori, ai collaboratori esterni (es. Subcontraenti) e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all’interno dei luoghi di lavoro. Queste misure di tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore da possibili danni alla salute, quali gli infortuni e le malattie professionali, nonché la popolazione generale e l’ambiente. La salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008), e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal “d. Lgs. 106/2009″. Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (d.lgs 626/1994), recepisce in italia, le direttive europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sic urezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti. Tra i principali obblighi del datore di lavoro previsti dal d.lgs. 81/08 ci sono la valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori. La valutazione dei rischi viene effettuata dal datore di lavoro coadiuvato dal medico competente e dal rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e consiste nell’individuare tutti i pericoli presenti nello svolgimento delle attività aziendali quantificando per ciascuno il rischio associato. Le modalità di svolgimento ed il risultato della valutazione dei rischi vengono riportati su di un documento denominato “documento di valutazione dei rischi” o dvr. Il documento di valutazione dei rischi si completa definendo un programma di miglioramento che identifica tutte quelle azioni da intraprendere affinché la probabilità associata a ciascun rischio sia portata ad un livello ritenuto accettabile. La formazione dei lavoratori è ritenuta dal d.lgs. 81/08 un elemento fondamentale per prevenire malattie professionali e ridurre il rischio di incidenti sul lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare tutti i lavoratori prima che questi inizino a lavorare e di ripetere la formazione in caso di cambio mansione o di variazione dei processi interni che vanno a modificare le caratteristiche del rischio. I corsi di sicurezza sul lavoro prevedono un diverso programma ed una diversa durata in funzione del settore in cui opera l’azienda e possono essere erogati da docenti qualificati. Corsi di formazione specifici sulla sicurezza dovranno essere effettuati anche da quei lavoratori che ricoprono i ruoli di: addetti antincendio, addetti al primo soccorso, rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), preposti per la sicurezza e dirigenti. Anche i contenuti dei corsi antincendio, dei corsi di primo soccorso, dei corsi rls, e dei corsi per preposti e dirigenti, variano in funzione del settore di appartenenza dell’azienda.
Dal primo giugno del 2013, tutte le imprese e i professionisti che impiegano fino a 10 lavoratori sono tenuti ad aver già effettuato la valutazione dei rischi, oltre ad aver redatto il documento stesso, chiamato dvr. I datori di lavoro non potranno infatti più effettuare l’autocertificazione, dovendo realizzare la valutazione dei rischi secondo i modelli indicati dal decreto interministeriale sulle procedure standardizzate, composte da due parti: la prima contiene le istruzioni operative ed è una guida alla compilazione; la seconda contiene le schede da utilizzare nell’assolvimento dell’obbligo della valutazione dei rischi. Anche nelle realtà lavorative di modeste dimensioni, anche con un solo lavoratore impiegato, non è più sufficiente la redazione della semplice autocertificazione ed è da ricordare che sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.
La tabella delle principali sanzioni
Sono entrate in vigore, a partire da luglio, multe e sanzioni più salate per chi non rispetta gli adempimenti in materia, così come previsto dal decreto legge numero 76 del 2013, il cosiddetto “decreto occupazione”.
Si tratta di un aumento del 9,6 per cento delle sanzioni e ammende in tema di sicurezza sul lavoro. Ciò significa che a partire dal primo luglio per il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi o non elabora il documento è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o il pagamento di una ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro. Se questi non compila completamente il documento valutazione rischi allora c’è solo pericolo del pagamento di una ammenda da un minimo di 1.096 euro a 2.192 euro. Infine, multe salate sono previste anche per i lavoratori che rifiutano, senza giustificato motivo la designazione alla gestione delle emergenze. In questo caso, rischiano l’arresto fino ad 1 mese e l’ammenda da 219 a 657 euro.
Si tratta di contravvenzioni previste dal testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo numero 81 del 2008. Qualche esempio delle sanzioni, già salate, prima del decreto:
Sanzioni riguardanti la formazione dei lavoratori
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