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Luigi Petrillo

Pratiche edilizie cila - Milano (MI)

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Spesso capita di dover aggiungere o spostare delle pareti (es. Cartongesso). In questo caso devi presentare una pratica di autorizzazione al comune (es. Cila, scia, pemesso di costruire) e poi procedere con la variazione catastale. Regolarizzarti non costa poi così tanto se lo fai a tempo debito. Studi tecnici associati è esperto in tali pratiche edilizie e si occupa anche di interventi più complessi come nuove costruzioni, esercizi commerciali e alberghieri, recupero del sottotetto ai fini abitativi, ecc… opera principalmente in lombardia e ed in particolare a milano e provincia, monza e provincia e nel resto delle località regionali su richiesta. Le principali pratiche edilizie esistenti sono: Cila E’ un tipo di pratica utilizza per opere in “edilizia libera” la cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) deve essere asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc..). Rientrano fra le opere realizzabili con questo titolo edilizio: Lo spostamento e la realizzazione di pareti interne non portanti L’apertura / chiusura di porte di separazione purché insistenti su muratura non portante Tutte le altre opere interne di manutenzione straordinaria che non incidano sulle strutture portanti e sulla volumetria La pratica edilizia cila che consente di iniziare subito l’esecuzione delle opere dal giorno successivo alla presentazione al comune. Scia La s.c.i.a. (segnalazione certificata inizio attività) è un tipo di pratica edilizia che va utilizzata per interventi sulle parti portanti e sugli esterni delle unità immobiliari. La scia è una pratica edilizia che deve sempre asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc…) in qualità di progettista e prevede anche la nomina di un direttore lavori che possono essere la stessa persona. Nel caso ci siano opere strutturali, servono delle verifiche a firma di un ingegnere strutturista. Al termine di tutte le opere sarà necessario presentare una comunicazione di “fine lavori” alla quale è obbligatorio allegare l’aggiornamento catastale, le certificazioni degli impianti e in caso di opere in cemento armato il collaudo statico. Anche la scia consente di iniziare l’esecuzione delle opere molto velocemente (il giorno successivo alla presentazione della pratica presso il comune). Dia La dia (denuncia di inizio attività) è utilizzata oggi ancora da molti comuni come “alternativa al permesso di costruire”. Spesso è possibile presentarla per pratiche edilizie come il recupero del sottotetto ai fini abitativi, ampliamenti di volumetria e demolizioni parziali. La dia è una pratica edilizia che deve essere asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc…) in qualità di progettista e prevede anche obbligatoriamente la nomina di un direttore lavori. In molti casi il progettista e il direttore dei lavori possono esser coperti dallo stesso tecnico. Come avveniva in passato per questo tipo di procedimento amministrativo vi è l’obbligo di attendere 30 giorni di silenzio/ assenso del comune dopo la presentazione. Al termine di tale tempo in molti comuni vi è l’obbligo di comunicazione di “inizio lavori”. Per le opere strutturali, serviranno delle verifiche a firma di un ingegnere strutturista. Al termine delle opere sarà necessario presentare una comunicazione di “fine lavori” al quale andranno allegati l’aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti. Permesso di costruire Il permesso di costruire è il re dei titoli edilizi della nostra normativa urbanistica: infatti questa tipologia di autorizzazione ricomprende le opere realizzabili con cila , scia, e dia e consente inoltre anche lavori più importanti quali nuove costruzioni o ristrutturazioni con demolizione /ricostruzione. E’ l’unico titolo edilizio per il quale il comune, valutate le opere, rilascia un parere scritto (il permesso di costruire) e si viene espressamente autorizzati ad eseguire l’opera. Il permesso di costruire è una pratica edilizia che deve essere asseverata da un tecnico abilitato ( ingegnere, architetto, geometra ecc…) in qualità di progettista e prevede anche la nomina di un direttore lavori. In molti casi il progettista e il direttore dei lavori possono esser coperti dallo stesso tecnico. E’ possibile iniziare i lavori a seguito del rilascio del permesso da parte del comune che si esprime nei tempi di legge entro 60 giorni. Al termine di tale tempo in molti comuni vi è l’obbligo di comunicazione di “inizio lavori”. Per le opere strutturali, serviranno delle verifiche a firma di un ingegnere strutturista. Al termine delle opere sarà necessario presentare una comunicazione di “fine lavori” al quale andranno allegati l’aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti.
 
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