Permesso per costruire: è necessario?
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La definizione “manufatto leggero” non deve trarre in inganno: anche per queste costruzioni il permesso per costruire è necessario. Lo specifica il dpr 380 del 2001 (articoli 3 e 5) che ricomprende tra gli “interventi di nuova costruzione” l’installazione di manufatti leggeri, anche prefa... Leggi di più
La definizione “manufatto leggero” non deve trarre in inganno: anche per queste costruzioni il permesso per costruire è necessario. Lo specifica il dpr 380 del 2001 (articoli 3 e 5) che ricomprende tra gli “interventi di nuova costruzione” l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, come roulottes, camper, case mobili o imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro o come depositi e magazzini, e che non siano diretti a soddisfare esigenze esclusivamente temporanee.
Quando si vuole realizzare una costruzione quindi, che abbia fondazioni, sia semplicemente appoggiata al suolo o abbia le ruote, è necessario ottenere un titolo abitativo e, perciò richiedere al comune un permesso per costruire.
Lo dice anche la suprema corte di cassazione nella sentenza n. 9268 de] 26 febbraio 2014.
Il decreto del fare (convertito nella legge 98/2013), però, ha escluso dalla definizione di “interventi di nuova costruzione” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, solo se destinati a soddisfare esigenze temporanee. Quindi, in sostanza, un bungalow o una casa mobile, senza fondazioni, devono considerarsi “costruzione” ( e quindi necessitare del permesso per costruire) quando:
Hanno il carattere di stabilità
Quando sono collegati stabilmente con le reti idriche, per esempio;
Non hanno il carattere della temporaneità
Se installati, per esempio, solo per la stagione turistica e successivamente smontati.
Da ultimo, è bene rammentare
Che la realizzazione di una nuova costruzione in assenza del permesso per costruire costituisce un reato, per cui, oltre alle sanzioni amministrative, il responsabile incorre anche nelle sanzioni penali.
La normativa dpr n 380/2001 art.3 definizioni degli interventi edilizi
Ai fini del presente testo unico si intendono per “interventi di nuova costruzione”, quelli:
Di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Ma sono comunque da considerarsi tali:
L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno di turisti.
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