Pratiche antincendio
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Una delle esperienze maturate è nella gestione delle pratiche di prevenzione incendi. Molti dei nostri tecnici sono iscritti nell’ apposito elenco de ministero dell’interno per le attività che sono soggette ai controlli di prevenzione incendi è sancito dal d.p.r. 151/11 e s.m.i e svolgono tal... Leggi di più
Una delle esperienze maturate è nella gestione delle pratiche di prevenzione incendi. Molti dei nostri tecnici sono iscritti nell’ apposito elenco de ministero dell’interno per le attività che sono soggette ai controlli di prevenzione incendi è sancito dal d.p.r. 151/11 e s.m.i e svolgono tale professione da diversi decenni.
Fino a pochi anni fa le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco erano soggette a quello che veniva chiamato cpi (certificato di prevenzione incendi). Tale certificato doveva essere richiesto al comando provinciale dei vigili del fuoco dietro presentazione di un progetto che evidenziava il rispetto delle norme di riferimento. Il cpi (certificato di prevenzione incendi) a seconda del tipo di attività aveva una validità di 3-5-10 anni, allo scadere dei quali se le condizioni di sicurezza erano invariate era possibile rinnovarlo per il medesimo periodo. Dopo l’entrata in vigore del dpr 151/11 il cpi (certificato di prevenzione incendi) non viene più rilasciato ed è stato sostituito dalla scia (segnalazione certificata di inizio attività) antincendio che produce i medesimi effetti del previgente c.p.i. Una volta presentata.
Le attività, secondo il d.p.r. 151/11 e s.m.i. , sono divise in tre categorie a seconda della pericolosità.
Attività in categoria a
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che secondo il d.p.r. 151/11 sono classificate in categoria a.
Per tale categoria non si richiede il parere di conformità del comando provinciale dei vv. F., non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività. In pratica finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare allo sportello unico delle attività produttive l’istanza di scia antincendio con allegato progetto. Accertata la completezza dell’istanza, il comando o in alcuni casi lo sportello unico delle attività produttive(suap) rilascia immediatamente una ricevuta e l’attività si intende immediatamente autorizzata (art.4.1). Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il comando provinciale dei vv.f. Può effettuare a campione controlli. In caso di carenza dei requisiti,durante tali controlli, vieta la prosecuzione dell’attività.
La scia antincendio produce gli stessi effetti del vecchio c.p.i. E, a seconda del tipo di attività, ha una validità di 5 anni al termine dei quali andrà effettuato il rinnovo.
Alcuni esempi di forte interesse che ricadono nella categoria a sono:
Edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.
Alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto
Locali per il commercio, negozi, fino a 600 mq
Aziende ed uffici fino a 500 persone presenti
Autorimesse fino a 1000 mq
Scuole fino a 150 persone
Strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto e ambulatori fino a 1000 mq
Attività in categoria b
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che secondo il d.p.r. 151/11 classificate in categoria b hanno una pericolosità superiore alla categoria a
Per tale categoria si andrà a richiedere al comando provinciale dei vv.f. Il parere di conformità, presentando un apposito progetto composto da una relazione e degli elaborati grafici. Il comando entro 30 giorni ha la facoltà di chiedere documentazione integrativa e entro e non oltre 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, come per la categoria a, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata una scia e quindi l’attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione. Detta pratica conterrà alcune certificazioni che dovranno essere a firma di un professionista abilitato, le certificazioni degli impianti, ecc… e tutto quanto previsto dal d.p.r. 151/11 e s.m.i.
La scia antincendio produce gli stessi effetti del vecchio cpi e, a seconda del tipo di attività, ha una validità di 5 anni al termine dei quali andrà effettuato il rinnovo.
Sono comprese nella categoria b a titolo esemplificativo le seguenti attività:
Edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.
Aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti
Ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1000 mq
Locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone,
Alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed&breakfast, tra 50 e 100 posti letto
Scuole da 150 a 300 persone
Strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto
Locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1500 mq
Attività in categoria c
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che secondo il d.p.r. 151/11 sono classificate in categoria c, sono le più pericolose e necessitano di richiedere il parere di conformità presentando un progetto comprendente una relazione e degli elaborati grafici. Il comando provinciale dei vv.f. Entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, basta presentare allo sportello unico delle attività produttive(suap) o al comando una scia per dare inizio immediato all’attività. Mentre per le attività in categoria a e b i controlli dei vigili del fuoco vengono fatti solo a campione, per le attività di categoria c vengono fatti sistematicamente. Solo in caso di esito positivo del controllo il comando rilascerà il certificato di prevenzione incendi.
Sono comprese nella categoria c le seguenti attività:
Edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio
Alberghi e villaggi oltre 100 posti letto,
Locali per il commercio, negozi, fiere oltre i 1.500 mq,
Aziende e uffici oltre 800 persone presenti
Teatri oltre le 100 persone,
Strutture sanitarie oltre 100 posti letto
Tutti gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici d.lgs. 42/2004.
Scuole oltre 300 persone,
Documentazione necessaria
Il giorno del sopralluogo ti sarà richiesto di fornire i documenti seguenti:
Carta di identità e codice fiscale del responsabile dell’attività (o del soggetto con potere di firma per le società);
Nel caso in cui il responsabile dell’attività sia un amministratore di condominio, il verbale assembleare di nomina;
Nel caso in cui il responsabile dell’attività sia una società, la visura camerale;
Copia precedente certificato di prevenzione incendi c.p.i.;
Copia certificazione di conformità impianto elettrico;
Copia certificazione di conformità impianto gas (se presente);
Copia della documentazione attestante la manutenzione dei presidi antincendio (es. Estintori);
Copia della prova di pressione e portata dell’impianto idranti (qualora presente).
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